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Nuovo libretto di impianto - approfondimento

In vigore da domani 15 ottobre il nuovo libretto d’impianto. Un sistema di controlli che andrà a interessare non soltanto caldaie e sistemi di riscaldamento, come previsto in precedenza dal D.P.R. 74/13, ma che includerà anche sistemi di climatizzazione ed energie rinnovabili.

Altra novità contenuta nel nuovo libretto sarà il controllo sulla sicurezza, salubrità e igiene dell’impianto, che andrà ad affiancarsi alla già prevista verifica di efficienza. Resi noti inoltre gli orari e i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento, regolamentati in base alla zona di residenza.

Vademecum per il nuovo libretto d’impianto

Come funzionerà il nuovo libretto d’impianto:

  • Come ottenere il libretto d’impianto – Sarà possibile a partire dal 15 ottobre richiedere il libretto, con tempi di scadenza dettati dalla manutenzione degli impianti così come regolamentata a livello regionale. Non dovrà tuttavia essere buttato il vecchio libretto, ma conservato insieme al nuovo. Malgrado ogni utente dovrebbe farsi carico di reperire e compilare autonomamente il proprio libretto, in alternativa sarà possibile richiederlo al manutentore in occasione della prossima verifica.
  • Contattare il manutentore e responsabilità dell’impianto – Tale compito ricade sull’occupante dell’abitazione, a eccezione dei condomini con riscaldamento centralizzato, la cui responsabilità va a ricadere sull’amministratore condominiale. Tuttavia se è però presente all’interno di un’abitazione inserita in un condominio un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità andrà in questo carico comunque a carico dell’occupante.
  • La scelta del manutentore – Chi andrà a controllare l’impianto dovrà possedere i requisiti necessari per le nuove specifiche, stabilite dalle lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90. Dovranno quindi poter operare sia su impianti di riscaldamento che di climatizzazione, idrosanitari, oltre a essere competenti nella manutenzione e controllo di cisterne e condutture di gas liquido o aeriforme negli edifici. Potrà essere richiesto come tutela il modulo di certificazione fornito al manutentore dalla Camera di Commercio.
  • Cosa verrà verificato e costo dell’operazione – Oltre alle funzionalità dell’impianto, il rendimento e la salubrità, anche le singole componenti dovranno essere controllate e non soltanto caldaie o generatori di caldo o freddo. Il costo finale si aggira in media, per un impianto domestico, sui 200 euro. Una cifra più alta rispetto ai precedenti 100-120 euro per una famiglia che in media dispone di 4-5 caloriferi e impianto di climatizzazione da 2o 3 split.
  • Pagamento controllo e manutenzione – Il pagamento della somma prevista è da ritenersi a carico di chi occupa a tutti gli effetti l’abitazione, sia esso proprietario o semplice affittuario. Questo resta però valido soltanto in caso di spese ordinarie di manutenzione, qualsiasi operazione straordinaria di sostituzione o interventi di particolare significato andranno a carico del proprietario.
  • Sanzioni – A chi non effettuerà i dovuti controlli previsti dal nuovo libretto d’impianto potranno essere comminate multe da 500 a 3.000 euro. Punibile anche un errore del manutentore, che in caso di scrittura errata o incompleta potrebbe essere multato per una cifra compresa tra i 1.000 e i 6.000 euro.
  • Frequenza dei controlli – La periodicità dei controlli in merito all’efficienza resterà affidata alle singole Regioni, con tempi che saranno compresi, salvo specifiche differenti, tra i due e i quattro anni. Diverso quanto stabilito per manutenzione, sicurezza e verifica della salubrità, per le quali sarà il tecnico a gestire i controlli. Si tratterà salvo eccezioni di una revisione annuale.
  • Comunicazioni e verifiche – L’esito dei controlli dovrà essere comunicato dal manutentore agli enti appositamente designati. Stop alle verifiche a campione, chi non rispetterà tale obbligo di comunicazione sarà subito oggetto di verifiche. Tali procedure scatteranno comunque in seguito anche per gli impianti “segnalati”.
  • Come comportarsi in caso di proprietario inadempiente – Qualora l’affittuario venga avvisato dal manutentore in merito alla necessità di interventi straordinari dovrà darne comunicazione al proprietario. Qualora questi non provveda all’approvazione dell’intervento e avvenisse un controllo potrà presentare come prova l’avvenuta comunicazione della necessità di intervento. Gli enti di controllo verificheranno poi i dati del proprietario sul libretto e verrà sanzionato soltanto chi davvero responsabile.

Riscaldamento: periodo accensione e orario giornaliero

Sei le zone interessate dalla regolamentazione, espresse in lettere dalla A alla F. Ecco le differenti disposizioni in tema di riscaldamento:

  • Zona A – Accensione consentita dal 1 dicembre al 15 marzo, per un limite massimo di 6 ore al giorno. Ne fanno parte i Comuni di Lampedusa e Linosa oltre a Porto Empedocle.
  • Zona B – Impianti di riscaldamento e caldaie attive dal 1 dicembre al 31 marzo, per un numero di ore consentito pari a 8 al giorno. Comuni inclusi in questa fascia Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani.
  • Zona C – Periodo consentito dal 15 novembre al 31 marzo, orario massimo 10 ore. Valido nelle aree di Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto.
  • Zona D – Validità dal 1 novembre al 15 aprile, per limite massimo di 12 ore al giorno. Comprese nella quarta zona Genova, La Spezia, Savona, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa C., Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo e Vibo Valentia.
  • Zona E – Dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore al giorno. Ne fanno parte Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila e Potenza.
  • Zona F – Nessuna limitazione di tempo prevista nelle Province di zona F Cuneo, Belluno e Trento.
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